Convenzione›Titolo IV
Art. 17
17 / 29In vigore dal 5 ago 1965
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1. Le Amministrazioni competenti dei due Stati stabiliscono di
comune accordo:
a) gli impianti necessari per il funzionamento nella zona dei
servizi dello Stato limitrofo;
b) i compartimenti e le attrezzature da riservare agli agenti
incaricati del controllo in corso di viaggio.
2. Lo Stato di soggiorno mette a disposizione dei servizi dello
Stato limitrofo le installazioni determinate in virtù del paragrafo precedente.
La eventuale contribuzione dello Stato limitrofo alle spese di
costruzione di dette installazioni o la indennità, che può essere dovuta per la loro utilizzazione saranno stabilite di comune accordo tra le Amministrazioni competenti dei due Stati.
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Prourn:nir:stato:legge:1965-06-30;824#art-c-17