Convenzione›Titolo II
Art. 8
In vigore dal 5 ago 1965
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1. Le merci respinte nello Stato limitrofo da parte degli agenti di
questo ultimo all'atto del controllo di uscita, o rinviate nello Stato limitrofo a richiesta della persona interessata, prima dell'inizio del controllo di entrata nello Stato di soggiorno, non sono sottoposte alle norme riguardanti l'esportazione, nè al controllo di uscita dello Stato di soggiorno.
2. Il ritorno nel Paese di uscita non può essere rifiutato alle
persone e alle merci respinte dagli agenti del Paese di entrata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1965-06-30;824#art-c-8