Convenzione›Titolo II
Art. 5
In vigore dal 5 ago 1965
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Gli agenti dello Stato limitrofo non possono arrestare nella zona, nè condurre sul loro territorio, le persone che non vi si recano, salvo che esse violino nella zona le norme di legge, regolamentari o amministrative dello Stato limitrofo relative al controllo doganale.
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Prourn:nir:stato:legge:1965-06-30;824#art-c-5