Convenzione›Titolo II
Art. 4
In vigore dal 5 ago 1965
.
1. Le norme di legge, regolamentari e amministrative dello Stato
limitrofo relative al controllo sono applicabili nella zona così come lo sono nel territorio dello Stato limitrofo. Esse saranno applicate dagli agenti di detto Stato nello stesso modo, secondo le stesse formalità e con gli stessi effetti che nel loro proprio Paese.
Il Comune al quale l'ufficio dello Stato limitrofo è a tal fine
aggregato sarà se del caso, indicato dal Governo di tale Stato.
2. Allorquando le norme di legge regolamentari e amministrative
dello Stato limitrofo relative al controllo sono violate nella zona, le giurisdizioni repressive dello Stato limitrofo sono competenti e decidono nelle stesse condizioni come se le infrazioni fossero state commesse nel territorio di tale Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1965-06-30;824#art-c-4