Art. 9
LEGGE 3 febbraio 1965, n. 14
In vigore dal 2 mar 1965
Gli assuntori sono obbligatoriamente iscritti, a cura delle aziende, alle assicurazioni sociali di cui al regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche e integrazioni, limitatamente all'assicurazione per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e all'assicurazione contro la tubercolosi. Essi sono inoltre assicurati contro gli infortuni sul lavoro.
Le contribuzioni dovute per le forme di previdenza sopra indicate si applicano su quanto è corrisposto dall'azienda all'assuntore, escluse le quote aggiuntive di cui al quarto comma dell'.
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