Art. 12
LEGGE 3 febbraio 1965, n. 14
In vigore dal 2 mar 1965
All'assuntore spetta: 1) un riposo continuativo giornaliero non inferiore alle 10 ore ed in nessun caso inferiore ad 8 ore; 2) il riposo settimanale ed il godimento di festività infrasettimanali salvo che esigenze di servizio non ne impongano il rinvio ad un giorno successivo.
All'assuntore spetta un periodo di ferie di giorni 15 per ogni anno.
L'assuntore durante le assenze per malattia, nel periodo delle ferie, in occasione del riposo settimanale e delle festività infrasettimanali, deve farsi sostituire da persona da lui preventivamente designata ed accettata dalla Direzione di esercizio; l'onere relativo alle predette sostituzioni, in ragione di un trentesimo della quota mensile del canone per ogni giornata di sostituzione, è a carico dell'azienda.
L'assuntore non può comunque allontanarsi dal servizio senza avere preventivamente avvertite il direttore di esercizio o il dirigente unico ed averne avuto preventivo benestare.
Fermo restando il disposto del secondo comma, punto 2) del precedente , in caso di assenza non autorizzata, la quota mensile del canone potrà essere ridotta di tanti trentesimi quanti siano i giorni di assenza, nonchè della spesa che l'azienda abbia sostenuta per provvedere direttamente alla sostituzione.
Ai coadiutori spettano le ferie ed i riposi nella stessa misura prevista dalla presente legge per gli assuntori.
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