Art. 16

LEGGE 3 febbraio 1965, n. 14

In vigore dal 2 mar 1965
Con apposite convenzioni potrà essere regolato l'affitto di locali nonchè l'occupazione di suolo adiacente all'impianto e da destinare all'esercizio di attività varie, quali rivendita tabacchi, bar, ristoranti, posteggi e simili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1965-02-03;14#art-16

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo