Art. 16
LEGGE 3 febbraio 1965, n. 14
In vigore dal 2 mar 1965
Con apposite convenzioni potrà essere regolato l'affitto di locali nonchè l'occupazione di suolo adiacente all'impianto e da destinare all'esercizio di attività varie, quali rivendita tabacchi, bar, ristoranti, posteggi e simili.
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