Art. 14

LEGGE 3 febbraio 1965, n. 14

In vigore dal 2 mar 1965
Gli assuntori di passaggi a livello, oltre a curare la manovra e la conservazione e lubrificazione dei cancelli, delle barriere e relativi meccanismi ed accessori, devono anche provvedere alla pulizia ed innaffiamento della sede stradale e ferroviaria nei modi e con i mezzi che siano prescritti dalla Direzione di esercizio nonchè alla pulitura degli intervalli fra le rotaie e controrotaie ed alla accensione e sorveglianza sia dei fanali dei quali sia eventualmente munito l'attraversamento, sia dei fanali che dei segnali fissi eventualmente ad essi affidati. Gli assuntori di passaggi a livello sono anche obbligati a: 1) presenziare al passaggio dei treni, vigilando allo scopo dal posto di guardia loro assegnato e prestando particolare attenzione ai segnali annessi ai treni, onde rendersi tempestivamente conto degli eventuali treni straordinari e supplementari e delle locomotive di ritorno; 2) proteggere con appositi segnali il passaggio a livello od il tratto di linea da vigilare che fossero ostruiti per qualsiasi causa, nonchè esporre appositi segnali di arresto a protezione di treni eventualmente fermi in linea, quando ne ricevano l'ordine e semprechè a tale protezione possano provvedere senza allontanarsi dal posto di servizio; 3) curare le regolari registrazioni delle comunicazioni telefoniche negli stampati di servizio che allo scopo verranno loro consegnati. È in facoltà dell'azienda di incaricare gli assuntori di passaggi a livello dei lavori di piccola manutenzione, dei tagli dell'erba, spurgo delle acque e sistemazione della massicciata della strada per il tratto interessante l'attraversamento. È fatto divieto all'assuntore di tenere nel locale adibito a posto di guardia lettini, brande e qualsiasi specie di giaciglio.
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