Art. 17
LEGGE 3 febbraio 1965, n. 14
In vigore dal 2 mar 1965
Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge non sono considerati ai fini della determinazione dei sussidi integrativi di esercizio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 3 febbraio 1965
SARAGAT
MORO - JERVOLINO - COLOMBO - DELLE FAVE
Visto, il Guardasigilli: REALE
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