Art. 15
LEGGE 3 febbraio 1965, n. 14
In vigore dal 2 mar 1965
L'azienda deve fornire all'assuntore le materie di consumo necessarie per l'accensione del fanale a mano, dei fanali da illuminazione, dei segnali di protezione del posto di guardia e dei segnali fissi della ferrovia, che gli sono affidati, nonchè i lubrificanti per gli apparecchi di chiusura dei passaggi a livello ed i liquidi speciali per l'innaffiamento del suolo della ferrovia e della strada in corrispondenza dell'attraversamento.
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