Art. 10

LEGGE 3 febbraio 1965, n. 14

In vigore dal 2 mar 1965
Per l'assistenza medica, ospedaliera e farmaceutica, nei casi di malattia propria e dei familiari, è esteso agli assuntori il trattamento praticato dalle Casse di soccorso ai propri iscritti. Il contributo per tali prestazioni, a carico dell'azienda per sette ottavi e dell'assuntore per un ottavo, è stabilito nella misura di due terzi dell'aliquota contributiva dovuta alla Cassa di soccorso cumulativamente dall'azienda e da ciascun iscritto. Alla copertura dell'eventuale disavanzo di esercizio della Cassa di soccorso l'azienda e gli assuntori concorrono nella stessa misura prevista dalle vigenti disposizioni per gli iscritti alla Cassa stessa, in proporzione dell'aliquota contributiva.
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