Art. 7

LEGGE 3 febbraio 1965, n. 14

In vigore dal 2 mar 1965
All'assuntore compete un canone annuo, determinato in relazione alle categorie di cui al precedente , diviso in tredici quote, da corrispondersi ciascuna mensilmente e delle quali l'ultima in occasione delle feste natalizie. Detto canone sarà determinato mediante accordi tra le associazioni sindacali di categoria. In mancanza di tali accordi o qualora questi non siano comunque applicabili, il canone di cui al primo comma sarà determinato dall'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, competente per territorio, sentite le associazioni sindacali di categoria. Nella determinazione del canone dovrà inoltre tenersi conto delle quote aggiuntive da corrispondersi all'assuntore per ciascun coadiutore, nonchè degli oneri relativi alla previdenza e assistenza sociale obbligatoria dei coadiutori. Per ciascun giorno di assenza dal servizio per malattia, all'assuntore compete per i primi cinque giorni della malattia, la metà di un trentesimo della quota mensile del canone di cui ai precedenti commi, mentre per i giorni successivi e fino al 180° giorno di assenza compete l'intera quota mensile del canone.
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