Art. 3
LEGGE 3 febbraio 1965, n. 14
In vigore dal 2 mar 1965
Le assuntorie di stazione o fermata si distinguono in quattro categorie: A, B, C e D.
La classificazione ha luogo con decreto del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile sulla base della media giornaliera dei treni che siano risultati in fermata nel precedente anno solare e della entità delle altre eventuali prestazioni di servizio.
Per il computo della media di cui al presente articolo si tiene conto anche dei treni festivi, stagionali, straordinari e merci.
Anche le assuntorie di passaggi a livello si distinguono in quattro categorie in relazione al numero dei treni in transito e secondo i criteri e le modalità indicati nei commi precedenti.
Storico versioni
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