Art. 1
LEGGE 3 febbraio 1965, n. 14
In vigore dal 2 mar 1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Ferme restando le norme della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, le assuntorie di stazione, di fermata e di passaggio a livello nelle ferrovie e tramvie esercitato dalla industria privata sono regolate dalle norme seguenti.
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