Art. 4
LEGGE 3 febbraio 1965, n. 14
In vigore dal 2 mar 1965
È demandato all'ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, competente per territorio di stabilire, sentite l'azienda e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, se e quanti coadiutori debba avere alle sue dipendenze il titolare di una assuntoria di stazione o fermata, tenuto conto delle prestazioni complessivamente necessarie per il funzionamento della assuntoria ed avuto riguardo, per i coadiutori, a quanto disposto dalla presente legge per i riposi e le ferie.
I coadiutori, che saranno assunti col consenso della azienda e possono essere persone di famiglia dell'assuntore, debbono possedere gli stessi requisiti che dall' sono prescritti per gli assuntori. Essi devono essere sostituiti, anche dietro richiesta dell'azienda, quando divengano fisicamente inidonei, si dimostrino incapaci e commettano irregolarità o negligenze gravi.
L'assuntore è responsabile rispetto alla direzione di esercizio dell'operato dei coadiutori.
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