Art. 8
LEGGE 3 febbraio 1965, n. 14
In vigore dal 2 mar 1965
L'assuntore è tenuto ad osservare nei riguardi dei coadiutori e comunque dei suoi dipendenti tutte le prescrizioni che dalla vigente legislazione siano stabilite per la tutela, la previdenza e l'assistenza dei lavoratori in genere.
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