Art. 13

LEGGE 3 febbraio 1965, n. 14

In vigore dal 2 mar 1965
È fatto obbligo agli assuntori di stazione, fermata e passaggi a livello di osservare e fare osservare dai propri coadiutori e dipendenti le prescrizioni che siano indicate nel contratto di conferimento dell'assuntoria, nonchè le altre prescrizioni contemplate dal regolamento di esercizio e dagli ordini di servizio aziendali. In particolare poi essi sono tenuti: 1) a conoscere tutte le disposizioni relative al servizio ed a tenere aggiornati tutti gli avvisi che sono ad essi affidati per la conoscenza del pubblico; 2) a provvedere alla regolare tenuta del servizio di amministrazione e contabilità inerente al traffico di viaggiatori e merci; 3) ad assicurare, oltre ai servizi di cui al precedente , anche il servizio eventualmente loro affidato relativamente ai segnali fissi di protezione ed ai passaggi a livello; 4) ad effettuare le operazioni di cui al terzo comma dell'; 5) a portare in servizio ed a far portare dai coadiutori e dipendenti il berretto o altro segno distintivo che sia prescritto dalla Direzione dell'esercizio e da questa fornito.
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