Art. 13
LEGGE 3 febbraio 1965, n. 14
In vigore dal 2 mar 1965
È fatto obbligo agli assuntori di stazione, fermata e passaggi a livello di osservare e fare osservare dai propri coadiutori e dipendenti le prescrizioni che siano indicate nel contratto di conferimento dell'assuntoria, nonchè le altre prescrizioni contemplate dal regolamento di esercizio e dagli ordini di servizio aziendali.
In particolare poi essi sono tenuti:
1) a conoscere tutte le disposizioni relative al servizio ed a tenere aggiornati tutti gli avvisi che sono ad essi affidati per la conoscenza del pubblico;
2) a provvedere alla regolare tenuta del servizio di amministrazione e contabilità inerente al traffico di viaggiatori e merci;
3) ad assicurare, oltre ai servizi di cui al precedente , anche il servizio eventualmente loro affidato relativamente ai segnali fissi di protezione ed ai passaggi a livello;
4) ad effettuare le operazioni di cui al terzo comma dell';
5) a portare in servizio ed a far portare dai coadiutori e dipendenti il berretto o altro segno distintivo che sia prescritto dalla Direzione dell'esercizio e da questa fornito.
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