Art. 5

LEGGE 3 febbraio 1965, n. 14

In vigore dal 2 mar 1965
L'aspirante ad una assuntoria, oltre a possedere i requisiti della maggiore età, della buona condotta morale e civile ed essere dotato di sana e robusta costituzione fisica, deve avere i requisiti fisici necessari per il disimpegno dei servizi a lui affidati in applicazione delle disposizioni emanate con la presente legge. Ferme restando le condizioni di cui al precedente comma, costituiscono titolo di precedenza per la concessione di una assuntoria la qualità di ex agente della azienda presso la quale è da istituire l'assuntoria stessa.
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