Art. 6

LEGGE 3 febbraio 1965, n. 14

In vigore dal 2 mar 1965
La concessione di una assuntoria ha luogo per contratto di durata triennale, con rinnovo tacito se non disdettato almeno tre mesi prima della scadenza. A garanzia dei valori e del denaro dei quali abbia il maneggio, l'assuntore è tenuto a prestare cauzione in denaro, da depositare nelle mani del direttore di esercizio. È in facoltà dell'azienda di consentire che il deposito della cauzione abbia luogo mediante trattenute mensili sul canone di assuntoria, purchè l'importo della cauzione risulti interamente versato entro il termine massimo di tre anni. La cauzione è restituita quando, venuto a cessare il contratto di assuntoria, siano stati definiti tutti i rapporti tra l'azienda e l'assuntore. L'azienda ha facoltà di rivalersi sulla cauzione dei propri crediti verso l'assuntore, nonchè dei danni Mie per sua colpa abbia subito.
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