Protocollo 5
Art. 35
In vigore dal 1 lug 1964
.
In base al programma previsto al precedente , la
Comunità esaminata con ciascuno dei sette Stati associati, di cui al precedente articolo, se le proposte d'impiego degli aiuti per la diversificazione tengano conto degli obiettivi assegnati a tali aiuti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-p-35