Protocollo 5
Art. 39
In vigore dal 1 lug 1964
.
Per consentire un rapido intervento onde attribuire agli Stati
associati, eventualmente colpiti da catastrofi naturali, soccorsi d'urgenza con le risorse dei Fondo, è istituito un Fondo di riserva, alimentato dal un prelievo dell'1 per cento sulla parte degli aiuti non rimborsabili inclusa nell'importo di cui all', lettera a) della Convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-p-39