Protocollo 6

Art. 1

In vigore dal 1 lug 1964
PROTOCOLLO N 6 RELATIVO ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI DELLA ASSOCIAZIONE Le Alte Parti Contraenti hanno convenuto le seguenti disposizioni che sono allegate alla Convenzione: . Gli Stati membri e la Comunità, da un lato, gli Stati associati, dall'altro, assumono l'onere delle spese sostenute per partecipare alle sessioni del Consiglio di Associazione e degli organi che ne dipendono, per quanto riguarda sia le spese di personale di viaggio, e di soggiorno, sia le spese postali e di telecomunicazioni. Le spese d'interpretazione durante le sedute e di traduzione e riproduzione dei documenti e le spese per l'organizzazione materiale delle riunioni (locali forniture, uscieri ecc.) sono sostenute dalla Comunità o daagli Stati associati, secondo che le riunioni abbiano luogo sul territorio di uno Stato membro o di uno Stato.
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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-p-1-4

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