Protocollo 7
Art. 1
In vigore dal 1 lug 1964
PROTOCOLLO N. 7 RELATIVO AL VALORE DELL'UNITA DI CONTO
Le Alte Parti Contraenti hanno convenuto le disposizioni seguenti che sono allegate alla Convenzione:
.
Il valore dell'unità di conto impiegata per esprimere importi
nella Convenzione di Associazione o nelle disposizioni prese in applicazione della stessa è di 0,88867088 grammi d'oro fino.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-p-1-5