Protocollo 6
Art. 3
In vigore dal 1 lug 1964
.
I membri della Corte arbitrale hanno diritto al rimborso delle loro
spese di viaggio e delle loro spese di soggiorno. Queste ultime sono stabilite in 20 unità di conto per ogni giorno in cui i membri della Corte arbitrale esercitano le loro funzioni. Tali somme sono pagate loro dalla Corte arbitrale.
Le spese di viaggio e di soggiorno dei membri della Corte arbitrale
sono sostenute per metà dalla Comunità e per metà dagli Stati associati.
Le spese di cancelleria della Corte, per l'istruzione delle
vertenze e per l'organizzazione materiale delle udienze (locali, personale, interpretazione, ecc...) sono sostenute dalla Comunità.
Le spese per misure straordinarie d'istruzione sono pagate dalla
Corte insieme alle altre spese alle condizioni contemplate dal suo statuto e sono oggetto di anticipazioni pagate dalle parti alle condizioni stabilite con l'ordinanza della Corte arbitrale o del suo Presidente, nella quale sono prescritte tali misure.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-p-3-4