Protocollo 7
Art. 3
In vigore dal 1 lug 1964
.
L'unità di conto definita all' resterà immutata durante
tutto il periodo di esecuzione della Convenzione. Tuttavia, qualora prima della data di scadenza di quest'ultima intervenga una modifica uniformemente proporzionale della parità di tutte le monete rispetto all'oro decisa dal Fondo monetario internazionale in applicazione dell', sezione 7 degli Statuti dello stesso, il peso d'oro fino dell'unità di conto varietà in funzione inversa alla suddetta modifica.
Qualora uno o più Stati membri non applichino la decisione
adottata dal Fondo monetario internazionale di cui al comma precedente, il peso d'oro fino dell'unità di conto varierà in funzione inversa alla modifica decisa, dal Fondo monetario internazionale. Tuttavia, il Consiglio della Comunità Economica Europea esaminerà la situazione creatasi ed adotterà a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previo parere del Comitato monetario, le misure necessarie.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari delle Alte Parti Contraenti hanno
firmato i sette Protocolli il cui testo precede.
FATTO a Yaoundè, il venti luglio millenovecentosessantatre
W. SCHEEL
H. FAYAT
R. TRIBOULET
E. COLOMBO
E. SCHAUS
J. LUNS
J. LUNS
W. HALLSTEIN
A. ANGUILE
L. AMON TANOH
M. TRAORE
A. RAMANGASOAVINA
I. ZODI
A. SCEGO
D. GUEYE
L. NIMUBONA
C. HABAMENSHI
M. LENGEMA
V. KANGA
M. SIDI
J. KONE
APLOGAN
V. SATHOUD
M. NGANGTAR
J. AGBEMEGNAN
J. MACKPAYEN
Storico versioni
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