Accordo 1
Art. 2
In vigore dal 1 lug 1964
.
Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'
della Convenzione di Associazione, gli Stati associati procedono. nei contronti dei prodotti summenzionati originari degli Stati membri, all'eliminazione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente a tali dazi nonché delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente, a coadizioni analoghe a quelle clic sono previste nel capitolo il del titolo I e nell', paragrafo 1 della Convenzione dai Associazione, nonché nei protocolli n. 1 e 2 ad essa allegati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-a-2