Protocollo 7

Art. 2

In vigore dal 1 lug 1964
. La parità della moneta di uno Stato membro rispetto all'unità di conto definita nell' è il rapporto tra il peso d'oro fino contenuto in questa unità di conto e il peso d'oro fino corrispondente alla parità di questa moneta dichiarata al Fondo monetario internazionale. In mancanza di parità dichiarata o nel caso il cui nei pagamenti correnti si applichino corsi che si allontanano dalla parità di un margine superiore a quello autorizzato dal Fondo monetario, il peso d'oro fino corrispondente alla parità della moneta sarà calcolato in base al tasso di cambio applicato, per i pagamenti correnti nello Stato membro alla data del calcolo, ad una moneta definita direttamente o indirettamente e convertibile in oro e in base alla parità dichiarata al Fondo monetario di questa moneta convertibile.
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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-p-2-5

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