Protocollo 5
Art. 42
In vigore dal 1 lug 1964
.
La Comunità e gli Stati associati collaborano a tutte le misure
necessarie per assicurare che gli importi concessi della Comunità siano impiegati conformemente alle disposizioni dell' della Convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-p-42