Accordo 1
Art. 5
In vigore dal 1 lug 1964
.
Il presente Accordo è approvato da ogni Stato firmata rio
conformemente alle proprie norme costituzionali il Governo di ogni Stato notifica al Segretariato dei Consigli delle Comunità Europee l'adempimento delle procedure richieste per l'entrata in vigore del presente Accordo. L'Accordo entra in vigore alla stessa data della Convenzione di Associazione.
Storico versioni
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