Accordo 2
Art. 3
In vigore dal 1 lug 1964
.
Per l'applicazione delle disposizioni del Titolo I della
Convenzione che prevedono una consultazione a richiesta della Comunità, è adottata la seguente procedura:
a) la domanda di consultazione presentata dai uno Stato membro o dalla Commissione comporta automaticamente una deliberazione del Consiglio al fine determinare la posizione comune della Comunità:
b) la posizione comutne della Comunità è quella dello Stato
membro richiedente o della Commissione, a meno che il Consiglio non decida diversamente a maggioranza qualificata. In quest'ultimo caso, il Consiglio esamina se e a quali condizioni lo Stato membro interessato possa eccezionalmente esporre esso stesso davanti al consiglio di Associazione le ragioni che hanno motivato la domanda di consultazione:
c) la domanda di consultazione è trasmessa al Consiglio di
Associazione dal Presidente in carica del Consiglio della Comunità Economica Europea a nome della Comunità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-a-3-2