Accordo 2
Art. 7
In vigore dal 1 lug 1964
.
Le vertenze sorte tra Stati membri, tra uno Stato membro e una
Istituzione della Comunità o tra Istituzioni della Comunità circa la Convenzione, il suo Allegato, i Protocolli che vi sono allegati nonché gli Accordi interni firmati per l'applicazione della Convenzione, sono sottoposte, a richiesta della Parte più diligente, alla Corte di Giustizia delle Comunità alle condizioni previste dal Trattato e dal Protocollo relativo allo statuito della Corte di Giustizia allegato a detto Trattato.
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Prourn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-a-7-2