Art. 3
Accordo 2

Art. 3

131 / 161
In vigore dal 1 lug 1964
. Per l'applicazione delle disposizioni del Titolo I della Convenzione che prevedono una consultazione a richiesta della Comunità, è adottata la seguente procedura: a) la domanda di consultazione presentata dai uno Stato membro o dalla Commissione comporta automaticamente una deliberazione del Consiglio al fine determinare la posizione comune della Comunità: b) la posizione comutne della Comunità è quella dello Stato membro richiedente o della Commissione, a meno che il Consiglio non decida diversamente a maggioranza qualificata. In quest'ultimo caso, il Consiglio esamina se e a quali condizioni lo Stato membro interessato possa eccezionalmente esporre esso stesso davanti al consiglio di Associazione le ragioni che hanno motivato la domanda di consultazione: c) la domanda di consultazione è trasmessa al Consiglio di Associazione dal Presidente in carica del Consiglio della Comunità Economica Europea a nome della Comunità.
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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-a-3-2