Accordo 1
Art. 6
In vigore dal 1 lug 1964
.
Il presente Accordo è concluso per una durata di cinque anni a
decorrere dalla sua entrata in vigore e non avrà più nessun effetto nei confronti di ogni Stato firmatario che, a norma dell' della Convenzione dil Associazione, cessa di farne parte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-a-6