Protocollo 5
Art. 36
In vigore dal 1 lug 1964
.
I progetti di aiuti per la diversificazione sono finanziati
mediante aiuti non rimborsabili, o mediante prestiti a condizioni speciali, o mediante prestiti concessi dalla Banca con eventuale abbono di interessi, oppure contemporaneamente mediante diversi di questi mezzi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-p-36