Protocollo 5
Art. 31
In vigore dal 1 lug 1964
.
Gli importi concessi quale aiuto per la produzione devono essere
impiegati conformemente alle destinazioni e alle modalità stabilite dalla Comunità, previa consultazione dello Stato associato
interessato
Gli stati associati sono responsabili, ciascuno per quanto lo
riguarda, degli atti che devono essere compiuti per l'esecuzione delle disposizioni del presente capitolo.
LA Comunità vigila affinché osservata la disposizione del primo comma e prende eventualmente tutte le misure necessarie.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-p-31