Protocollo 5

Art. 30

In vigore dal 1 lug 1964
. 1. L'importo degli aiuti per i produttori, fissato in base alle disposizioni degli , è versato sotto forma di aiuti non rimborsabili ad organismi riconosciuti dalla Comunità e dagli Stati associati. 2. L'importo annuo e le modalità d'impiego degli aiuti concessi a ciascuno Stato associato per ciascuna produzione sono pubblicati in modo adeguato all'interno dello Stato stesso.
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