Protocollo 5
Art. 28
In vigore dal 1 lug 1964
.
La Conunità esamina con ciascuno Stato associato se il programma da esso presentato sia conforme ai principi stabiliti dal precedente . Dopo tale esame e, se necessario, dopo adattamento del programma, essa ne prende atto e fissa l'importo della prima quota annua del suo intervento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-p-28