Protocollo 5
Art. 27
In vigore dal 1 lug 1964
.
Ogni Stato associato che riceva contemporaneamente aiuti per la
produzione e aiuti per la diversificazione tiene conto dei seguenti principi nel fissare il programma quinquennale,
1 Gli aiuti per la produzione non possono superare i tre quarti
dell'importo quinquennale che la Comunità concede a questo Stato complessivamente per gli aiuti alla produzione e alla diversificazione;
2. Gli aiuti per la produzione possono essere concessi dalla
Comunità a ciascuno Stato associato fin dal primo anno della Convenzione. Essi diventano decrescenti dalla data in cui inizierà, per ciascun prodotto, il processo che porterà alla commercializzazione a prezzi mondiali così da raggiungere, al più tardi al termine del periodo di validità della Convenzione, la soppressioni completa di tali aiuti;
3. Ogni Stato associato, prevede che una parte adeguata
dell'importo concesso a titolo di aiuti per la produzione venga impiegata da i produttori per il miglioramento strutturale delle colture.
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