Protocollo 5
Art. 32
In vigore dal 1 lug 1964
.
Per l'applicazione dei precedenti articoli da 28 a 30, ciascuno
Stato associato presenta annualmente una relazione particolareggiata sull'impiego delle somme ricevute a titolo di aiuti per la produzione, allegandovi tutti i documenti giustificativi e in particolare, le relazioni degli organismi riconosciuti.
Lo Stato associato collabora a tutti i controlli che la Comunità ritiene utile svolgere, in particolare presso detti organismi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-p-32