Art. 32
Protocollo 5

Art. 32

105 / 161
In vigore dal 1 lug 1964
. Per l'applicazione dei precedenti articoli da 28 a 30, ciascuno Stato associato presenta annualmente una relazione particolareggiata sull'impiego delle somme ricevute a titolo di aiuti per la produzione, allegandovi tutti i documenti giustificativi e in particolare, le relazioni degli organismi riconosciuti. Lo Stato associato collabora a tutti i controlli che la Comunità ritiene utile svolgere, in particolare presso detti organismi.
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