Protocollo 5
Art. 33
In vigore dal 1 lug 1964
.
Le somme che gli Stati associati, i quali beneficiano
contemporaneamente di aiuti per la produzione e di aiuti per la diversificazione, consacrano agli aiuti per la diversificazione sono impiegate in conformità delle disposizioni degli articoli da 36 a 38.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-p-33