Art. 28
Protocollo 5

Art. 28

101 / 161
In vigore dal 1 lug 1964
. La Conunità esamina con ciascuno Stato associato se il programma da esso presentato sia conforme ai principi stabiliti dal precedente . Dopo tale esame e, se necessario, dopo adattamento del programma, essa ne prende atto e fissa l'importo della prima quota annua del suo intervento.
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