Art. 39
Protocollo 5

Art. 39

112 / 161
In vigore dal 1 lug 1964
. Per consentire un rapido intervento onde attribuire agli Stati associati, eventualmente colpiti da catastrofi naturali, soccorsi d'urgenza con le risorse dei Fondo, è istituito un Fondo di riserva, alimentato dal un prelievo dell'1 per cento sulla parte degli aiuti non rimborsabili inclusa nell'importo di cui all', lettera a) della Convenzione.
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