Art. 35
Protocollo 5

Art. 35

108 / 161
In vigore dal 1 lug 1964
. In base al programma previsto al precedente , la Comunità esaminata con ciascuno dei sette Stati associati, di cui al precedente articolo, se le proposte d'impiego degli aiuti per la diversificazione tengano conto degli obiettivi assegnati a tali aiuti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1964-05-20;406#art-p-35