Convenzione›Parte QUARTA
Art. 19
In vigore dal 1 gen 1964
1. Gli organismi assicuratori obbligati a corrispondere prestazioni
in base alla presente Convenzione se ne liberano validamente nella moneta del loro paese.
2. I trasferimenti delle somme dovute in applicazione della
presente Convenzione hanno luogo in conformità agli accordi vigenti in materia tra le Parti contraenti al momento del trasferimento stesso.
3. Nel caso in cui siano emanate disposizioni dall'una o dall'altra
parte contraente intese a sottoporre a restrizioni il commercio delle valute, saranno prese immediatamente misure, con accordo tra le due Parti, per assicurare il trasferimento delle somme dovute da una parte e dall'altra, in conformità alle disposizioni della presente Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1963-10-31;1781#art-c-19