Convenzione
Art. 24
In vigore dal 1 gen 1964
1. I cittadini italiani i quali, durante il periodo anteriore
all'entrata, in vigore della presente Convenzione, non abbiano beneficiato di una assicurazione complementare che compensi la riduzione delle prestazioni nell'assicurazione infortuni non professionali in base allo articolo 90 della legge federale svizzera sull'assicurazione in caso di malattie e di infortuni, riceveranno per gli infortuni di cui saranno vittime dopo l'entrata in vigore della Convenzione, le prestazioni complete secondo la citata legge.
Per gli infortuni verificatisi anteriormente alla data dell'entrata in vigore della Convenzione, le prestazioni di invalidità e le prestazioni dei superstiti per i coniugi e per i figli saranno corrisposte senza riduzioni a partire da tale data.
2. I cittadini italiani che abbiano usufruito di una assicurazione complementare ai sensi del paragrafo precedente anteriormente al 1 gennaio successivo all'entrata, in vigore della presente Convenzione, riceveranno, per gli infortuni verificatisi dal 1 gennaio predetto, le prestazioni complete in conformità della legge federale svizzera sulle assicurazioni in caso di malattie e di infortuni. Qualora fossero stati vittime di un infortunio prima di tale data, la riduzione delle prestazioni in base all'articolo 90 della citata legge continuerà ad essere applicata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1963-10-31;1781#art-c-24