Art. 2

In vigore dal 1 gen 1964
Piena ed intera esecuzione è data agli Atti Internazionali indicati nell'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità al disposto dell' della Convenzione stessa. La presente legge, munita dei sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 31 ottobre 1963 SEGNI LEONE - PICCIONI - DELLE FAVE Visto, il Guardasigilli: BOSCO
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urn:nir:stato:legge:1963-10-31;1781#art-rd-2

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