Convenzione›Parte SESTA
Art. 27
In vigore dal 1 gen 1964
1. La presente Convenzione è conclusa per un periodo di un anno e sarà rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo denuncia dell'una o dell'altra parte contraente notificata almeno tre mesi prima della scadenza del termine.
2. In caso di denuncia della Convenzione tutti i diritti già
acquisiti in base alle sue disposizioni saranno mantenuti. Accordi particolari regoleranno i diritti in corso di acquisizione in base alle sue disposizioni.
In fede di che i Plenipotenziari delle due Parti contraenti hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.
FATTO in Roma, il 14 dicembre 1962, in due esemplari, uno in
italiano e l'altro in francese, i due testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo della Repubblica italiana
G. LUPIS
Per il Consiglio federale svizzero
SAXER
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1963-10-31;1781#art-c-27