ConvenzioneParte SESTA

Art. 27

In vigore dal 1 gen 1964
1. La presente Convenzione è conclusa per un periodo di un anno e sarà rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo denuncia dell'una o dell'altra parte contraente notificata almeno tre mesi prima della scadenza del termine. 2. In caso di denuncia della Convenzione tutti i diritti già acquisiti in base alle sue disposizioni saranno mantenuti. Accordi particolari regoleranno i diritti in corso di acquisizione in base alle sue disposizioni. In fede di che i Plenipotenziari delle due Parti contraenti hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli. FATTO in Roma, il 14 dicembre 1962, in due esemplari, uno in italiano e l'altro in francese, i due testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Repubblica italiana G. LUPIS Per il Consiglio federale svizzero SAXER
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1963-10-31;1781#art-c-27

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo