ConvenzioneParte QUARTA

Art. 22

In vigore dal 1 gen 1964
1. I Governi delle due Parti contraenti designeranno una Commissione mista che sarà incaricata di curare la retta applicazione della presente Convenzione e di comporre le eventuali controversie relative alla sua applicazione e di discutere ogni questione relativa alla sicurezza sociale. Detta Commissione può, ove occorra, fare proposte per la revisione della Convenzione, del Protocollo finale e dell'Accordo amministrativo relativi. 2. La Commissione mista sarà composta in numero uguale di rappresentanti delle amministrazioni interessate delle due Parti. Ogni delegazione potrà farsi assistere da esperti. 3. La Commissione mista si riunisce su richiesta di una delle Parti contraenti alternativamente in Italia e in Svizzera. 4. La Commissione mista stabilirà la propria organizzazione e la procedura da seguire nei lavori. 5. Nel caso che una controversia non possa essere risolta per tale via, essa verrà sottoposta ad un organismo arbitrale composto di un rappresentante di ciascuna delle Parti contraenti e di un presidente appartenente ad un terzo Paese.
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urn:nir:stato:legge:1963-10-31;1781#art-c-22

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