Convenzione›Parte QUARTA
Art. 20
In vigore dal 1 gen 1964
1. Il beneficio delle esenzioni o riduzioni dei diritti di bollo e delle tasse previste dalla legislazione di una delle Parti contraenti per i documenti da produrre, per l'applicazione della legislazione di questa Parte, è esteso ai documenti da produrre per l'applicazione della legislazione dell'altra Parte.
2. Le autorità o organismi dell'una o dell'altra Parte contraente dispenseranno dal visto di legalizzazione da parte delle autorità diplomatiche o consolari, tutti gli atti, certificati o documenti, da produrre per l'applicazione della presente Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1963-10-31;1781#art-c-20